PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'attività di prevenzione antincendio, antipanico, di primo soccorso, di ricevimento e di assistenza ai clienti dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo nonché dei locali pubblici, agli spettatori degli stadi e delle manifestazioni aperte al pubblico, con esclusione di quelle politiche e sindacali, è svolta dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 4.
      2. L'attività di cui al comma 1 non può essere esercitata a titolo personale, ma solo nell'ambito delle imprese di cui al medesimo comma 1, che non possono comunque utilizzare persone condannate per qualunque reato a pena detentiva superiore a sei mesi ovvero dichiarate fallite.

Art. 2.

      1. Il servizio del personale dipendente dalle imprese di cui all'articolo 1 non può essere armato né può essere esercitato al di fuori dei locali, degli stadi e delle manifestazioni previsti dal medesimo articolo 1.

Art. 3.

      1. I dipendenti delle imprese che svolgono l'attività di cui all'articolo 1, prima dell'immissione in servizio devono seguire con profitto un corso professionale organizzato dagli enti indicati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché un corso di formazione per guardia antincendio organizzato ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

 

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Art. 4.

      1. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, le imprese devono essere in possesso di un'apposita autorizzazione amministrativa rilasciata dal prefetto territorialmente competente per il luogo ove si intende svolgere la stessa attività.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere sospesa o revocata in tutti i casi in cui il prefetto ritenga non più sussistenti i requisiti richiesti per il suo rilascio, per necessità di tutela dell'ordine pubblico ovvero per violazione di norme di legge.